Odg per la seduta n. 266 della commissione Finanze e Tesoro
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


266ª seduta: martedì 3 agosto 2021, ore 15,30
267ª seduta: mercoledì 4 agosto 2021, ore 9
268ª seduta: giovedì 5 agosto 2021, ore 9


ORDINE DEL GIORNO


SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni


IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Sabrina RICCIARDI ed altri. - Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica in materia di agevolazioni fiscali
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione)
(1769)
2. DE BERTOLDI ed altri. - Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(2012)
- Relatore alla Commissione TURCO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale - Relatore alla commissione DE BERTOLDI
(Parere alla 10a Commissione) Seguito e conclusione esame. Parere favorevole con osservazione e condizione
(2117)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(1131)
2. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici
(970)
3. Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(985)
4. Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(1302)
5. Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1943)
6. BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(1981)
(Parere alla 13ª Commissione)
- Relatore alla Commissione TURCO

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar provisioning- Relatore alla Commissione PITTELLA
(n. 793)

IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Sabrina RICCIARDI. - Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(1945)
2. FENU ed altri. - Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(1531)
3. LANNUTTI ed altri. - Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1619)
4. Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2014)
5. MARINO. - Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(2250)
- Relatore alla Commissione TURCO

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie e imprese
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(79)
2. URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(788)
3. LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva
(Pareri della 2ª e della 5ª Commissione)
(1287)
4. PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile - Relatore alla Commissione BUCCARELLA
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(2098)
- Relatore alla Commissione BUCCARELLA

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari - Relatore alla Commissione BUCCARELLA
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(892)
2. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) Seguito discussione e rinvio
(1708)
3. SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente - Relatore alla Commissione PEROSINO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione) Seguito discussione e rinvio
(1712)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea:
1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE - Relatore alla Commissione PITTELLA
(Pareri della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 591 definitivo)
2. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE - Relatore alla Commissione BAGNAI
(Pareri della 8ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 592 definitivo)
3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - Relatore alla Commissione PITTELLA
(Pareri della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 593 definitivo)
4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 594 definitivo)
5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 595 definitivo)
6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 - Relatore alla Commissione FENU
(Pareri della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione)
(n. COM(2020) 596 definitivo)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


TOFFANIN - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico

Premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e modificato dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 160 del 2019, riconosce un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

l'introduzione della misura ha avuto ampia ripercussione mediatica e ha indotto numerose imprese ad avvalersi dei benefici introdotti;

giova evidenziare che mentre fino al 2017 la certificazione poteva essere rilasciata da un professionista terzo rispetto al fruitore anche nell'ipotesi in cui il beneficiario fosse dotato dell'organo di revisione, a partire dal 2018 tale possibilità è stata soppressa, per cui le società che hanno nominato un revisore non possono che rivolgersi a lui per la certificazione;

da tempo si stanno verificando situazioni poco chiare tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti a causa di interpretazioni e indirizzi di prassi amministrativa oggetto dell'attuale attività ispettiva da parte degli uffici per valutare la corretta fruizione del credito d'imposta (a cui si aggiunge la posizione assunta dalla Corte di cassazione che con decisione n. 29717/2020 ha fatto coincidere il concetto di credito "non spettante" con quello di "credito inesistente"), sostenendo che devono considerarsi escluse dall'ambito di applicazione della misura le spese per attività di ricerca svolte da alcune imprese;

si sta riscontrando infatti che qualora il progetto avviato dovesse risultare non coerente con la norma ed emergesse un'indebita fruizione del credito, lo stesso viene considerato "inesistente", con conseguenze gravi per le aziende e gli imprenditori;

occorre evidenziare che l'attività ispettiva da parte dell'Agenzia delle entrate non può prescindere dall'acquisizione del parere ad hoc, sui casi verificati, del Ministero dello sviluppo economico, in mancanza del quale gli accertamenti non possono essere ritenuti validi per carenza di motivazione e per infondatezza degli addebiti segnalati;

da quanto sopra emerge l'impossibilità di definire un corretto perimetro applicativo delle norme;

l'articolo 23 della Costituzione, che tutela la libertà e la proprietà individuale, impone il rispetto della funzione primaria della legalità e, conseguentemente, il contenimento della discrezionalità finanziaria;

nel sistema tributario italiano, l'imposizione è un compito demandato alla legge e non ad atti della finanza che deve limitarsi a verificare l'esistenza di quanto stabilito dalle norme,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, ritengano di adottare misure volte a chiarire la portata della norma richiamata e ad indicare la sua corretta applicazione, al fine di evitare ulteriori gravi conseguenze per le imprese destinatarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli a posteriori che rilevano indiscriminatamente l'assenza del presupposto costitutivo del credito d'imposta;

se non ritengano, in ogni caso, che l'attività ispettiva dell'Agenzia delle entrate debba essere ricondotta in un perimetro che non lasci spazio ad interpretazioni aleatorie alle quali inevitabilmente consegue incertezza applicativa delle norme;

quanti siano gli accertamenti effettuati ad oggi dall'Agenzia delle entrate in merito alla fruizione del credito d'imposta;

quanti pareri, ad oggi, siano stati richiesti al Ministero dello sviluppo economico.


(3-02610)


DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso che:

a seguito della richiesta inoltrata dall'ISTAT all'ufficio statistico dell'Unione europea EUROSTAT, in merito alle indicazioni da ricevere per il trattamento contabile delle detrazioni fiscali del "bonus 110" e del "Transition plan 4.0", l'organismo comunitario ha stabilito che, entrambe le detrazioni, devono essere classificate in modo diverso: "crediti fiscali non pagabili" quelle del "bonus110" e "crediti fiscali pagabili" quelle del "Transition plan 4.0";

l'impostazione di tali direttive, ad avviso dell'interrogante, risulta completamente errata, in quanto le esposte misure agevolative fiscali rappresentano in realtà, entrambe, detrazioni di natura fiscale e alla scadenza, danno il diritto a scontare le tasse, ma non al rimborso cash; pertanto, a giudizio dell'interrogante, le detrazioni fiscali del "Transition plan 4.0" non possono essere classificate come sussidi, anche nel caso in cui riducano i contributi sociali delle imprese, poiché non generano alcuna spesa aggiuntiva per l'amministrazione dello Stato, ma in realtà hanno solo l'effetto di ridurre le entrate erariali future e pertanto ricadono anch'esse nella categoria dei "crediti fiscali non pagabili";

al riguardo, l'interrogante evidenzia altresì che nella risposta da parte di EUROSTAT ed inviata all'ISTAT, è stato fatto riferimento al "Manual on Government deficit and debt (MGDD), registrazione dei crediti fiscali, sezione 2.2.2" in cui si riporta la seguente delibera: "20. "Il SEC 2010 distingue due categorie di crediti d'imposta: 1) crediti d'imposta 'non esigibili' (noti anche come non rimborsabili), che sono quelli limitati all'importo del debito d'imposta durante l'esercizio (o più esercizi fiscali in cui è consentito il riporto). 28. "i crediti d'imposta non esigibili sono trattati come entrate fiscali negative e non come spese, saranno iscritti quando sono utilizzati a riduzione del debito d'imposta, incidendo sui conti per l'esatto ammontare utilizzato ogni anno";

l'interrogante rileva al riguardo che, alla luce di quanto riportato, gli effetti altamente negativi e penalizzanti dal punto di vista fiscale, nei confronti dell'Italia, in relazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, oltre ad alimentare confusione (considerato il disordine generato tra sconti fiscali e sussidi inficiando le misure previste) evidenziano gravi responsabilità da parte dell'Istituto nazionale di statistica, in relazione alle argomentazioni infondate e pretestuose valutato che è stato considerato tale scenario come un sussidio che avrebbe dato luogo ad un aumento di spesa pubblica, rendendo le detrazioni "payable tax credit",

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convenga che sia urgente e necessario rivedere l'impostazione fornita da ISTAT sulla classificazione delle detrazioni del "Transition plan 4.0", attraverso iniziative anche in sede europea, finalizzate a riconsiderare le impostazioni di EUROSTAT sulla natura delle detrazioni del "Transition plan 4.0", che erroneamente sono state classificate come "crediti fiscali pagabili", in quanto non danno luogo ad alcuna spesa dello Stato, ma, in realtà, l'unico impatto sul bilancio pubblico si configura attraverso la riduzione delle entrate future, fiscali o contributive;

quali iniziative di competenza intenda di conseguenza intraprendere, al fine di garantire un quadro normativo in relazione a quanto esposto, certo e comprensibile, considerata l'evidente falla determinatasi nella politica fiscale attualmente prevista nel nostro Paese, ed evitare il perpetuarsi di tale inefficienza, anche in relazione all'obiettivo di approvare in tempi rapidi il "Superbonus industria", che consente l'estensione della cessione del credito, misura particolarmente attesa dalle imprese, al fine di disporre della necessaria liquidità aggiuntiva.


(3-02613)